S. ANGELO LICATA - REAL PETILIA
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che Società S,Angelo
Licata, al 24' del s.t., effettuava la sostituzione del calciatore Licata
Angelo (1991) con Zarbo Gaetano (1976) e, al 32' del s.t., effettuava la
sostituzione del calciatore Salvati Francesco (1991) con Missione Agostino
(1988) non impiegando, da quel momento, alcun calciatore "Giovane" e
disattendendo quindi la normativa, relativa ai "limiti di partecipazione dei
calciatori in relazione all'età" previsti per le gare del campionato
di Seconda Categoria, pubblicata sul C.U. n. 1 del 14/07/2009;
Per quanto esposto in narrativa;
Visti l'art. 34 bis delle N.O.I.F., l'art. 35, comma 1, del
Regolamento della L.N.D. e l'art. 17, comma 5, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società S,Angelo Licata la punizione sportiva
della perdita della gara per 0-3.(fonte:C.U.105 del 15 Ottobre 2009)
In merito alla decisione del Giudice Sportivo,la società S.Angelo Licata ha presentato ricorso,allegando anche la prova tv,in quanto,il giocatore sostituito da Missione Agostino non era Salvati Francesco(n°5,"GIOVANE") bensì Graci Filippo(n°3) come ammesso peraltro anche dall'Arbitro dopo la visione del video fornito dalla tv
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