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giovedì 5 novembre 2009

Decisione del Giudice Sportivo


Gara del  11/10/2009 S. ANGELO LICATA  - REAL PETILIA   (2-0)
       
        Con delibera d'ufficio pubblicata sul C.U. n° 105 del 15/10/2009,
        questo Organo di Giustizia rilevava, dal referto dell'arbitro, che la
        Società S.Angelo Licata, al 24' del s.t., effettuava la sostituzione
        del calciatore Licata Angelo (1991) con Zarbo Gaetano (1976) e,
        al 32' del s.t., quella del calciatore Salvati Francesco (1991) con
        Missione Agostino (1988); la suddetta Società, in tal modo, non
        impiegava più, da quel momento, alcun calciatore "Giovane",
        disattendendo quindi la normativa, relativa ai "limiti di
        partecipazione dei calciatori in relazione all'età" previsti per le
        gare del campionato di Seconda Categoria, pubblicata sul C.U. n. 1 del
        14/07/2009, soggiacendo quindi alla punizione sportiva della perdita
        della gara per 0-3;



        Con successiva delibera, pubblicata sul C.U. n° 125 del 27/10/2009,
        la Commissione Disciplinare Territoriale, riconoscendo l'errata
        compilazione del referto di gara da parte dell'arbitro, accoglieva
        l'appello proposto dalla Società S.Angelo Licata e rimetteva gli atti
        a questo Giudice di 1° grado per un nuovo esame di merito;
        Vista la nota fatta spontaneamente pervenire dall'arbitro della gara,
        a mezzo fax in data 19/10/2009, con la quale il suddetto dichiara
        che il 17/10/2009, nel leggere il C.U. n. 105,è stato colto dal dubbio
        di avere commesso un errore nella stesura del proprio referto e che,
        rivisti i documenti in proprio possesso, afferma che ad essere
        sostituito,al 32' del s.t.,non è stato il calciatore Salvati Francesco
        (1991) bensì il calciatore Graci Filippo (1982);
        Che il contenuto di tale nota, pertanto, pur in contrasto non solo con
        il referto di gara ma anche con il rapporto di fine gara rilasciato ad
        entrambe le Società ed avallato, con le proprie firme, dai dirigenti
        accompagnatori delle stesse, permette di ripristinare la corretta
        verità dei fatti;
        Che come conseguenza va affermato che la Società S.Angelo
        Licata non ha disatteso la vigente normativa, relativa ai "limiti di
        partecipazione dei calciatori in relazione all'età" previsti per le
        gare del campionato di Seconda Categoria;
        Per quanto sopra esposto;
        Si delibera:
       Di annullare la delibera relativa alla gara in  epigrafe e pubblicata
                     nel C.U. n° 105 del 15/10/2009 ;
                     Di dare atto del risultato conseguito in campo;
                     Di rimettere gli atti al Presidente del C.R.A. Sicilia per quanto di
                     competenza in merito all'operato dell'arbitro della gara.

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