Gara del
11/10/2009 S. ANGELO LICATA -
REAL PETILIA (2-0)
Con
delibera d'ufficio pubblicata sul C.U. n° 105 del 15/10/2009,
questo Organo
di Giustizia rilevava, dal referto dell'arbitro, che la
Società
S.Angelo Licata, al 24' del s.t., effettuava la sostituzione
del
calciatore Licata Angelo (1991) con Zarbo Gaetano (1976) e,
al 32' del
s.t., quella del calciatore Salvati Francesco (1991) con
Missione
Agostino (1988); la suddetta Società, in tal modo, non
impiegava
più, da quel momento, alcun calciatore "Giovane",
disattendendo quindi la normativa, relativa ai "limiti di
partecipazione dei calciatori in relazione all'età" previsti per le
gare del
campionato di Seconda Categoria, pubblicata sul C.U. n. 1 del
14/07/2009,
soggiacendo quindi alla punizione sportiva della perdita
della gara
per 0-3;
Con successiva
delibera, pubblicata sul C.U. n° 125 del 27/10/2009,
la
Commissione Disciplinare Territoriale, riconoscendo l'errata
compilazione del referto di gara da parte dell'arbitro, accoglieva
l'appello
proposto dalla Società S.Angelo Licata e rimetteva gli atti
a questo
Giudice di 1° grado per un nuovo esame di merito;
Vista la
nota fatta spontaneamente pervenire dall'arbitro della gara,
a mezzo fax
in data 19/10/2009, con la quale il suddetto dichiara
che il 17/10/2009, nel leggere il C.U. n.
105,è stato colto dal dubbio
di avere
commesso un errore nella stesura del proprio referto e che,
rivisti i
documenti in proprio possesso, afferma che ad essere
sostituito,al 32' del s.t.,non è stato il calciatore Salvati Francesco
(1991)
bensì il calciatore Graci Filippo (1982);
Che il
contenuto di tale nota, pertanto, pur in contrasto non solo con
il referto
di gara ma anche con il rapporto di fine gara rilasciato ad
entrambe le
Società ed avallato, con le proprie firme, dai dirigenti
accompagnatori delle stesse, permette di ripristinare la corretta
verità dei
fatti;
Che come
conseguenza va affermato che la Società S.Angelo
Licata non ha disatteso la vigente
normativa, relativa ai "limiti di
partecipazione dei calciatori in relazione all'età" previsti per le
gare del
campionato di Seconda Categoria;
Per quanto
sopra esposto;
Si delibera:
Di annullare la delibera relativa alla
gara in epigrafe e pubblicata
nel C.U. n°
105 del 15/10/2009 ;
Di dare
atto del risultato conseguito in campo;
Di
rimettere gli atti al Presidente del C.R.A. Sicilia per quanto di
competenza
in merito all'operato dell'arbitro della gara.
Abbiamo riavuto quello che ci spettava...Adesso sotto a chi tocca...
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